Faq 10

10) Premesso che non si rinviene nell’ambito del D.Lgs. n. 36/2023 un divieto espresso di subappalto per i servizi di ingegneria ed architettura si richiede se tale divieto possa ritenersi ancora operante.

Risposta
Con riguardo al quesito posto, preso atto che l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 10, comma 1 della Legge 238 /2021, prevede il divieto di subappaltare la relazione geologica, divieto che non comprende le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma, ed indica che il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti anche i settori energetico, ambientale ed acustico, con Linee Guida ANAC n. 1 approvate con Delibera n. 973/2016 l’Autorità ha precisato che la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata nel quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, come previsto ai sensi dell’indicato comma 8.
E’ quanto previsto della legge 23 dicembre 2021, n. 238 riguardante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019- 2020” che ha operato una serie di modifiche al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50. Infatti il comma 1 dell’art. 10 di detta legge, va ad apportare una sostanziale modifica al tema dei subappalti e subcontratti per servizi di progettazione, modificando ed inserendo un terzo periodo del comma 8 dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50. Tale detto periodo, prevede che, il progettista può affidare subcontratti per consulenza nei campi di efficientamento energetico, nel settore dell’ambiente e dell’acustica, ed inerenti settori non compresi nell’ambito dei servizi di ingegneria ed architettura. Per dette attività, rimane comunque responsabile lo stesso progettista. Ricordiamo altresì che per i servizi di ingegneria e architettura, sono altresì subappaltabili i servizi di: indagini geologiche, indagini sismiche, indagini geotermiche, nonché per rilievi, picchettamenti, misurazioni la redazione dei grafici progettuali e la predisposizione degli elaborati specialistici.
Per cui è fondamentale evidenziare che il progettista può subaffidare a terzi, le seguenti attività specialistiche:
• consulenza specialistica nel settore energetico;
• consulenza specialistica nel settore ambientale;
• consulenza specialistica nel settore acustico;
• consulenza specialistica nel settore acustico;
• consulenza specialistica nel settore attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.
Rimane, comunque, la responsabilità del progettista, anche nelle suddette consulenze specialistiche contrattuali.
Si è dunque inteso ampliare, con l’intervento in esame, l’ambito delle attività che, in relazione alla loro natura specialistica, il progettista incaricato, pur rimanendone responsabile, potrà a sua volta affidare a terzi.
Orbene, la progettazione non è sufficientemente valorizzata e centrale nel nuovo Codice Appalti, a cominciare dalla riduzione da 3 a 2 livelli che finisce con l’impoverire l’intero tessuto connettivo. Non sono mancate le critiche.
Il presidente di Fondazione Inarcassa, Franco Fietta, ha commentato il nuovo Codice Appalti come “un passo indietro per la platea degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti” con “aspetti molto critici che mettono in secondo piano il lavoro e le competenze dei progettisti”.
“Inoltre [- ha concluso -] il mancato recepimento delle linee guida Anac 1/2016 temiamo possa avere un effetto di rallentamento dell’azione amministrativa privando le stazioni appaltanti di importanti indicazioni per la fase di aggiudicazione degli incarichi che hanno assicurato fino ad oggi attenzione agli aspetti della qualità dei progetti”.
In conclusione, riteniamo che in generale il divieto di subappalto per i servizi di ingegneria ed architettura vada ritenuto ancora operante, trattandosi di prestazioni d’opera professionale fondate sull’intuitus personae.

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