Faq

Nuovo Codice Appalti: una faq per tutti

In esito ai plurimi corsi di formazione che sono stati di recente tenuti a seguito della pubblicazione (in GU n. 77 del 31-03-2023 – S.O. n. 12), entrata in vigore il 1° aprile 2023 ed efficacia – pressoché integrale – il 1° luglio 2023 del nuovo Codice dei contratti pubblici sono emersi alcuni dubbi interpretativi seguenti ai dialoghi con i relatori.
Pertanto si ritiene utile aprire e rendere disponibile un FOCUS tematico per poter offrire le seguenti risposte che tengono conto della Relazione Illustrativa allo schema definitivo del codice del dicembre 2022 e seguono necessariamente un’analisi ‘a prima lettura’ e che potranno in seguito essere implementate, anche su eventuale ulteriore richiesta dei portatori di interesse, in esito al formarsi di dottrina e giurisprudenza in argomento.
La raccolta faq conferma la nostra disponibilità per un servizio sempre più attento e adeguato alle esigenze e alle problematiche sollevate dalle stazioni appaltanti, dai loro uffici, legali e appalti, auspicando il pieno gradimento e utilità pratica degli interessati.

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FOCUS: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

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1) Modifiche sostanziali e non sostanziali di cui all’art. 120, commi 6 e 7: quali sarebbero le modifiche non sostanziali effettivamente ammissibili? Il combinato disposto dai commi 6 e 7 sembra escludere ogni possibilità (e il richiamo al comma 6 dei commi 1 e 3 – “fermo restando” sembra avvalorare l’idea che le definizioni di cui al comma 6 stesso delle modifiche che sono in ogni caso sostanziali sia da interpretarsi nel senso che anche le modifiche di cui ai commi 1 e 3 potrebbero in astratto ritenersi sostanziali: così da far ritenere che il comma 6 debba interpretarsi in modo estensivo)*** Risposta

2) Qual è l’ambito di applicazione del codice? le definizioni di stazione appaltante e contratto di appalto sono sostanzialmente circolari. Il tema si pone in relazione ai concessionari, per i quali l’art. 186 prevede che essi seguano il codice se sono stazioni appaltanti. Ma non c’è la relativa definizione di “stazione appaltante”, che non è neppure prevista dalle direttive comunitarie. Semmai le direttive n. 23 e 25 del 2014 (rispettivamente art. 7 e art. 4) definiscono gli “enti aggiudicatari” ricomprendendovi le imprese pubbliche e prevedendo che esse sottostiano alle direttive stesse (mentre per tali disposizioni non si considerano titolari di diritti esclusivi quelli acquisiti da soggetti che non sono imprese pubbliche e che hanno ottenuto l’esclusiva attraverso criteri obiettivi, ossia attraverso gara). L’esito è che i concessionari di lavori e servizi scelti con gara applicano il codice solo se sono imprese pubbliche? *** Risposta

3) Rinegoziazione di cui all’art. 9: è possibile inserire clausole nel bando che facciano assumere qualsiasi rischio all’appaltatore, così escludendo sempre la rinegoziazione? *** Risposta

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