Faq 11

11) Premesso che pare sussistere una disciplina contraddittoria nell’ambito del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alla consegna in via di urgenza, specificamente:
– l’art. 50, comma 6, prevede l’esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario:
– l’art. 17, comma 8, che, fermo quanto previsto dall’art. 50, comma 6, prevede che l’esecuzione del contratto possa essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, e che la stessa sia sempre iniziata in via d’urgenza per le ragioni di cui al successivo comma 9, sembrando con ciò legittimare l’avvio dell’esecuzione nelle more della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario;
. l’art. 224, comma 2 lett. c), che abrogando all’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 la data del 30 giugno 2023, sembra legittimare l’ultra attività della previsione ivi contenuta, relativa all’ordinaria ammissibilità dell’esecuzione in via di urgenza, anche senza obbligo di motivazione, nelle more della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario;
si richiede quale sia la corretta interpretazione sul punto.

Risposta
Ho già avuto modo di esplicitare il mio pensiero sull’argomento e non posso quindi che ribadire che la chiave di volta ermeneutica è costituita dalla species “esecuzione d’urgenza” rispetto al genus “esecuzione anticipata” di cui v’è chiara evidenza proprio negli articoli 50, comma 6 e 17, comma 8 del Codice.
Orbene, visto che ai sensi del comma 5 dell’art. 17, la verifica dei requisiti va disposta prima dell’aggiudicazione definitiva (immediatamente efficace) propedeutica alla stipula del contratto, dall’ordito normativo complessivo discende la distinzione tra l’esecuzione anticipata non dettata da ragioni d’urgenza, che può essere disposta dopo l’aggiudicazione (efficace) e prima della stipula del contratto e l’esecuzione d’urgenza, che comporta l’obbligo stringente e imperioso di esecuzione anticipata, al fine precipuo di salvaguardare valori essenziali e interessi pubblici predominanti. In questo quadro si inserisce perfettamente l’ultravigenza dell’art. 8, comma 1, lett. a) del dl 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, disposta dall’art. 224, comma 2, lett. c), che ha soppresso il limite temporale del 30 giugno 2023 e, per effetto del quale, anche dopo il 1° luglio 2023.
Tale ultima disposizione pone peraltro una questione di compatibilità con il principio affermato dal prefato comma 5 dell’art. 17. Trattandosì, però, di norma speciale, essa è destinata a conservare la sua efficacia anche nel nuovo quadro delineato dal d.lgs. n. 36/2023, al cui contesto perfettamente aderisce nel caso di urgenza.
Rispondendo, pertanto, al quesito si può affermare che, per i contratti sopra e sotto soglia (art. 8, comma 1, lett. a), del dl 76/2020), è possibile autorizzare l’esecuzione anticipata in via d’urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali.

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