Faq 12

12) L’art. 15, comma 3, del DM 49/2018 prevede un regime di contabilità semplificata per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro. In particolare, dispone che “per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”.
La norma non mi sembra riprodotta nel nuovo Codice: è corretto?

Risposta
L’art. 210 del DPR n. 207/2010 così disponeva: “1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. 2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”. Questo articolo è stato abrogato dall’art. 27 del DM MIT 49/2018, in vigore dal 30/05/2018.
Orbene, ai sensi del comma 16 dell’art. 225 del Codice di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023 “A decorrere dalla data in cui il codice [con i relativi allegati] acquista efficacia ai sensi dell’art. 229, comma 2 [1° luglio 2023], in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati”.
Non risulta – per quanto non diversamente previsto dal presente codice – che le corrispondenti disposizioni di quest’ultimo e dei suoi allegati lascino spazi per una ultronea applicazione dell’art. 15, comma 3, del DM 49/2018.

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