Faq 20

20) Si chiede in relazione alle modifiche sostanziali e non sostanziali di cui all’art. 120, commi 6 e 7: quali sarebbero le modifiche non sostanziali effettivamente ammissibili? Il combinato disposto dai commi 6 e 7 sembra escludere ogni possibilità (e il richiamo al comma 6 dei commi 1 e 3 – “fermo restando” – sembra avvalorare l’idea che le definizioni di cui al comma 6 stesso delle modifiche che sono in ogni caso sostanziali sia da interpretarsi nel senso che anche le modifiche di cui ai commi 1 e 3 potrebbero in astratto ritenersi sostanziali: così da far ritenere che il comma 6 debba interpretarsi in modo estensivo). In questa ottica sembrerebbe rimanere molto poco spazio per le ulteriori modifiche rispetto a quelle previste ai commi 1 e 3.

Risposta
Il Legislatore ha fornito una definizione di modifiche sostanziali, al commi 6 dell’art. 120, estremamente penetrante e suscettibile di portare a interpretazioni che tendenzialmente escludano la possibilità di ulteriori modifiche rispetto a quelle di cui ai commi 1 e 3.
Ciò sebbene vi sia, poi, l’apertura del comma 7 che salverebbe una serie ulteriore di modifiche, ma sempre che esse siano conformi ai principi dettati dal comma 6.
In definitiva, dunque, sembra che vi siano ampi spazi interpretativi per giustificare future prese di posizioni in giurisprudenza assai rigoroso nell’ammettere ulteriori ipotesi di modifica consentite senza indizione di una nuova procedura.
Occorrerà dunque operare con estrema prudenza nell’applicazione di tali disposizioni normative, perlomeno in attesa di verificare quale saranno i primi approcci giurisprudenziali sul punto

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