Faq 22

22) Si chiede se la rinegoziazione di cui all’art. 9 è possibile inserire clausole nel bando che facciano assumere qualsiasi rischio all’appaltatore, così escludendo sempre la rinegoziazione?

Risposta
Il nuovo codice appalti disciplina espressamente la rinegoziazione del contratto e la revisione dei prezzi quali declinazioni del fondamentale principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale contenuto nell’art. 9, secondo cui “se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”.
Tuttavia, proprio il passaggio dell’art. 9 posto in enfasi sembrerebbe portare a un dubbio interpretativo: ossia quello della possibilità che la stazione appaltante inserisca negli atti di gara l’obbligo per il concorrente di assumersi, in caso di aggiudicazione, qualsiasi rischio in ordine al verificarsi di eventi tali da concretizzare le condizioni che, ai sensi del medesimo art. 9, aprirebbero al diritto alla rinegoziazione.
A tale riguardo, sebbene inequivocabilmente la lettera della disposizione normativa ammetta la possibilità che una parte si assuma specifici rischi e, così facendo, renda inoperante il diritto alla rinegoziazione (collegato al verificarsi dello specifico rischio assunto), una lettura della disposizione che consentisse alle stazioni appaltante di cancellare la disposizione stessa sembrerebbe irragionevole e contraria all’intento del Legislatore.
Si potrebbe, al limite, ipotizzare che il concorrenti si assuma singoli rischi specifici, ma non che effettui dichiarazioni “tombali” tali da privarsi in modo radicale del diritto alla rinegoziazione.

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