Faq 24

24) Si chiede sempre in ambito di applicazione, quale sia la disciplina applicabile ai sensi dell’art. 50, comma 5?

Risposta
Il comma 5, stabilisce che le imprese pubbliche che operano nell’ambito definito dagli articoli da 146 a 152 applichino ai contratti sottosoglia la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato UE a tutela della concorrenza. I soggetti che operano negli stessi settori in virtù di diritti speciali o esclusivi applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti la quale deve sempre essere conforme ai predetti principi del Trattato UE.
La Relazione illustrativa anche qui offre alcuni chiarimenti e specifica che il comma in parte ripropone la norma contenuta nell’art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale è disciplinato l’affidamento a terzi, da parte di imprese pubbliche o di privati titolari di diritti speciali ed esclusivi, degli appalti sottosoglia riferibili ai settori (c.d. speciali, già rientranti nell’ambito definito dagli artt. da 115 a 121 del medesimo decreto legislativo e ora corrispondenti, nel nuovo codice, agli articoli da 146 a 152 del Libro III, Parte I).
Per i contratti sottosoglia, la norma vigente detta una disciplina unitaria per le imprese pubbliche e per i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi, rinviando all’applicazione delle norme interne dei singoli enti o società, purché siano conformi ai principi del Trattato posti a tutela della concorrenza.
Tuttavia, se come visto in precedente risposta a quesito per i contratti sopra soglia europea le imprese pubbliche applicheranno e saranno soggette al codice, quanto alle norme relative ai settori speciali, le stesse imprese pubbliche per i contratti inferiori alla soglia applicheranno un proprio regolamento. Ma per questo il codice non impone il rispetto di principi. Resterà comunque ferma (evidentemente l’applicazione del codice civile e) la necessità di un regolamento ai fini di poter conoscere le regole applicate agli affidamenti da parte di dette imprese pubbliche. Per i contratti aventi carattere transfrontaliero certo allora invece il regolamento delle imprese pubbliche dovrà essere rispettoso dei principi del TFUE.
Anche i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi nel sotto soglia applicheranno un proprio regolamento, ma questo dovrà essere sempre – a prescindere dal carattere transfrontaliero certo conforme ai principi del TFUE. Pertanto si tratta di una norma di liberalizzazione e di corretta applicazione della direttiva 25/2014, poiché l’impresa pubblica è vincolata nella propria attività negoziale tanto in quanto affidi contratti funzionali ad un mercato non aperto alla concorrenza secondo le regole del codice per il soprasoglia, secondo un regolamento conforme ai principi del TFUE per i contratti sottosoglia aventi carattere trasfrontaliero certo e un mero proprio regolamento per gli altri contratti sottosoglia (sempre funzionali).
Naturalmente non si pone la questione di applicazione del codice né sopra soglia né tantomeno sottosoglia per i soggetti titolari, in astratto, di diritti speciali o esclusivi se questi sono stati affidati mediante procedura conforme alla normativa europea come già specificato in precedente risposta.

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