Faq 25

25) A dicembre 2022 una stazione appaltante ha adottato una determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di progettazione,  Direzione Lavori, contabilità e attività connesse nell’ambito dei lavori finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria presso un edificio di proprietà di una Fondazione.
Analogamente è stata approvata la determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico al legale per la redazione degli atti di gara.
Espletata l’attività di progettazione è necessario avviare la gara di lavori: bisogna farlo secondo il vecchio o il nuovo codice?

Risposta)
La gara dei lavori va avviata secondo il nuovo codice. Il nuovo codice è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e prevede che debbano essere svolte secondo il vecchio codice solo le gare per le quali è già avvenuta la pubblicazione del bando prima di questa data.
Sono trascritte di seguito le norme applicabili.
Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali
1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
(omissis)
Articolo 229. Entrata in vigore.
1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

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