Faq 7

7) Nel caso di project financing ad iniziativa privata di cui all’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, ove la proposta del promotore sia stata dichiarata fattibile e di pubblico interesse antecedentemente al 1 luglio 2023, si richiede:
a) quale normativa debba essere seguita per l’indizione della gara volta alla scelta del professionista che sarà chiamato ad effettuare la verifica del PFTE da porre a base della successiva gara per l’individuazione del concessionario;
b) quale normativa debba essere seguita per l’indizione della gara volta all’individuazione del concessionario medesimo.

Risposta
L’art. 229 del nuovo Codice ne ha previsto l’entrata in vigore già dal 1° aprile 2023, per poi precisare che le sue disposizioni, ed i numerosi allegati, acquisteranno efficacia solo dal 1° di luglio. Nella medesima data, il d.lgs. 50/2016 verrà abrogato (art. 226). In realtà il Codice, complicando l’operatività delle stazioni appaltanti, prevede anche un diverso periodo transitorio e di ultra vigenza, sino al 31/12/2023, per una serie di norme del d.lgs. 50/2016, elencate dall’art. 225.
Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le seguenti specifiche norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) – Articolo 70 – Avvisi di preinformazione
– Articolo 72 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
– Articolo 73 – Pubblicazione a livello nazionale
– Articolo 127, comma 2 – Pubblicità e avviso periodico indicativo
– Articolo 129, comma 4 – Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
b) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”.
Continuano a trovare attuazione le norme in materia di pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzata in collaborazione con le regioni e province autonome di cui all’Allegato B del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi degli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
c) Sempre fino al 31 dicembre 2023, solo per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) accesso alla documentazione di gara;
d) presentazione del documento di gara unico europeo;
e) presentazione delle offerte;
f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie continuano ad applicarsi, i seguenti articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
– Articolo 21, comma 7- Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
– Articolo 29 – Principi in materia di trasparenza
– Articolo 40 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
– Articolo 41 comma 2-bis – Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
– Articolo 44 – Digitalizzazione delle procedure
– Articolo 52 – Regole applicabili alle comunicazioni
– Articolo 53 – Accesso agli atti e riservatezza
– Articolo 58 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
– Articolo 74 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara
– Articolo 81 – Documentazione di gara
– Articolo 85 – Documento di gara unico europeo
– Articolo 105, comma 7 – Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario)
– Articolo 111, comma 2-bis – Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC)
– Articolo 213, commi 8, 9 e 10 – Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici)
– Articolo 214, comma 6 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2024, anche per le succitate attività, acquistano alfine efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del Nuovo Codice:
– Articolo 19 – Principi e diritti digitali
– Articolo 20 – Principi in materia di trasparenza
– Articolo 21 – Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
– Articolo 22 – Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
– Articolo 23 – Banca dati nazionale dei contratti pubblici
– Articolo 24 – Fascicolo virtuale dell’operatore economico
– Articolo 25 – Piattaforme di approvvigionamento digitale
– Articolo 26 – Regole tecniche
– Articolo 27 – Pubblicità legale degli atti
– Articolo 28 – Trasparenza dei contratti pubblici
– Articolo 29 – Regole applicabili alle comunicazioni
– Articolo 30 – Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
– Articolo 31 – Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
– Articolo 35 – Accesso agli atti e riservatezza
– Articolo 36 – Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
– Articolo 37, comma 4 – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
– Articolo 81 – Avvisi di preinformazione
– Articolo 83 – Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
– Articolo 84 – Pubblicazione a livello europeo
– Articolo 85 – Pubblicazione a livello nazionale
– Articolo 99 – Verifica del possesso dei requisiti
– Articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – Garanzie per la partecipazione alla procedura
– Articolo 115, comma 5 – Controllo tecnico contabile e amministrativo
– Articolo 119, comma 5 – Subappalto “a cascata”
– Articolo 224, comma 6 – Disposizioni ulteriori
E’ inoltre previsto, in via generale che, nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Specifiche procedure, inoltre, attengono gli interventi infrastrutturali e strategici, le procedure di impatto ambientale grandi opere e le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità sui progetti già approvati dal CIPESS.
Vi sono, altresì, norme transitorie per la partecipazione alle gare per appalti di servizi, forniture e lavori dei consorzi stabili.
Infine, a decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall’ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.
In estrema sintesi, l’art. 225 rinvia al 2024 l’applicabilità delle norme del nuovo Codice che semplificano la pubblicazione di bandi e avvisi e trasformano in digitale l’intera gestione delle gare, anche grazie alle banche dati nazionali.
Orbene, il quesito sottende il fatto che si è esaurita la fase della valutazione della proposta e dell’inserimento negli atti della programmazione; sicché, se ne deduce che il progetto di fattibilità approvato sia posto successivamente al I° di luglio a base di una gara per l’affidamento della relativa concessione.
La risposta al quesito è, pertanto, che debba seguirsi la normativa del nuovo codice di cui agli artt. 42 (VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE) e artt. 193 e ss. del TITOLO IV (LA FINANZA DI PROGETTO), nel quadro normativo più generale di cui alla Parte II (DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE).

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