Faq 8

8) Nel caso di PFTE affidato prima del 1 luglio 2023 e predisposto in conformità al D.Lgs. n. 50/2016, si richiede quale normativa debba essere seguita per l’indizione della gara di appalto integrato volta all’individuazione dell’appaltatore/progettista

Risposta
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice che dal 1° luglio 2023 interessano direttamente i professionisti tecnici, sicuramente meritano una lente di ingrandimento gli articoli 41 e 42, che trattano dei livelli di progettazione e delle relative verifiche.
Si tratta di norme di interesse diretto per chi fa progettazione, e quindi per ingegneri e architetti, e che cambiano notevolmente rispetto a quelle del d.lgs. 50/2016, che prevedeva 3 livelli di progettazione. In questo senso, il nuovo Codice riduce i livelli operando una netta semplificazione delle procedure.
Per eseguire la progettazione, occorre fare riferimento all’allegato I.7 al Codice, che definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.
L’allegato I.7: stabilisce le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente; indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica.
Il progetto esecutivo
Esso, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
b) è corredato dal del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.
L’articolo 42 dispone che, nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli.
In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.
Come segnalato dall’ANCI nella nota illustrativa al nuovo Codice, è inoltre previsto, in via generale (comma 9 dell’art. 225) che, nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del ‘vecchio’ Codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 50/2016.

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